IL LEASING IMMOBILIARE ABITATIVO: COS’È E A CHI È RIVOLTO

Il Leasing Immobiliare Abitativo viene visto oggi come un nuovo modo per acquistare casa senza però dover ricorrere al mutuo o all’aiuto della famiglia.

Ma che cos’è esattamente il leasing immobiliare e come funziona?

Introdotto dalla Legge di Bilancio 2016, quella del Leasing Immobiliare è una realtà importante per le imprese ma sconosciuta ai privati che non avevano alcuna convenienza economica e fiscale ad acquisire in leasing un’abitazione.

Dal 1° gennaio 2016 invece, sono state previste una serie di agevolazioni fiscali e di garanzie civilistiche finalizzate a favorire l’utilizzo dello strumento del leasing per l’acquisizione dell’abitazione principale.

 

Leasing Immobiliare Abitativo, come funziona?

Come spiega il Ministero dell’Economia e delle Finanze con l’operazione di locazione finanziaria (leasing), a fronte della stipula del contratto:

  • il bene è acquistato, o fatto costruire, dalla società di leasing (banca o intermediario finanziario autorizzato da Banca d’Italia all’esercizio dell’attività di leasing) su scelta e indicazione del cliente (utilizzatore);
  • la società di leasing (Concedente) mette a disposizione dell’Utilizzatore il bene acquistato o fatto costruire per un determinato periodo di tempo e l’Utilizzatore si impegna a pagare periodicamente dei canoni;
  • alla scadenza del contratto, l’Utilizzatore ha la facoltà di riscattare la proprietà del bene, pagando il prezzo stabilito dal contratto.

Il leasing immobiliare prevede quindi che sia un terzo attore del contratto (che può essere la banca stessa) ad acquistare un immobile che poi mette in uso, previo un canone stipulato di comune accordo, all’utilizzatore.

Chi può beneficiare di questo tipo di contratto?

Come già specificato il soggetto Concedente può essere una banca o un intermediario finanziario, autorizzato e vigilato dalla Banca d’Italia, iscritto all’albo di cui all’articolo 106 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e quindi un operatore professionale abilitato all’esercizio dell’attività di leasing.

L’Utilizzatore finale, invece, potrà essere esclusivamente una persona fisica decisa a destinare l’immobile da acquistare o da costruire ad uso di abitazione principale. Nel contratto, infatti, dovrà essere esplicitata la chiara intenzione dell’utilizzatore di adibire ad abitazione principale l’immobile messogli a disposizione dal Concedente.

Oggetto del contratto potranno essere:

  • fabbricati ad uso abitativo già completati e dichiarati agibili;
  • terreni sul quale costruire i fabbricati ad uso abitativo oggetto del contratto di leasing;
  • fabbricati ad uso abitativo in corso di costruzione e da completare oppure fabbricati abitativi da ristrutturare.

Differenza tra leasing immobiliare, mutuo e rent to buy

E’ importante specificare che questo tipo di contratto non ha nulla a che vedere con un normale mutuo o un contratto di acquisto come quello del rent to buy, nello specifico:

  • con il mutuo viene messa a disposizione del richiedente una somma di denaro per l’acquisto dell’immobile, il mutuo viene garantito mediante ipoteca da iscrivere sull’immobile così acquistato; con il leasing immobiliare, invece, viene messo a disposizione del richiedente l’immobile, che l’utilizzatore potrà acquistare se intenderà avvalersi della facoltà di riscatto;
  • nel rent to buy, invece, il bene viene concesso in godimento al conduttore dal proprietario dello stesso.

A differenza di altri contratti e metodi d’acquisto esistenti, il leasing immobiliare offre, come accennato all’inizio, l’opportunità di poter usufruire di una serie di benefici fiscali sia per quanto concerne le imposte dirette che indirette, con lo scopo di incentivare il ricorso a questo strumento operativo. Nei prossimi articoli affronteremo la questione e andremo a chiarire quali agevolazioni sono previste e chi ne può beneficiare.

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Fonte: ”Il leasing Immobiliare Abitativo” Vademecum del Ministero dell’Economia e delle Finanze.