{"id":1281,"date":"2019-08-21T16:40:01","date_gmt":"2019-08-21T14:40:01","guid":{"rendered":"http:\/\/hlimmobiliare.it\/curiosita\/?p=1281"},"modified":"2019-08-21T16:40:01","modified_gmt":"2019-08-21T14:40:01","slug":"disdetta-del-contratto-di-locazione-quando-a-darla-e-il-proprietario","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/hlimmobiliare.it\/curiosita\/mercato-immobiliare-novita-pericoli-e-consigli\/disdetta-del-contratto-di-locazione-quando-a-darla-e-il-proprietario\/","title":{"rendered":"DISDETTA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE: QUANDO A DARLA \u00c8 IL PROPRIETARIO"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">I contratti d\u2019affitto sono puntualmente fonte di dubbi. Non sempre diritti e doveri delle parti risultano chiari poich\u00e9 spesso alcuni aspetti non vengono esplicitamente riportati nel contratto, ma fanno tacitamene riferimento a determinate leggi che regolamentano dettagliatamente il corretto rapporto tra locatore e locatario.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Cos\u00ec, una delle domande che spesso ci viene posta dai nostri clienti \u00e8:<\/p>\n<blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8220;Il proprietario pu\u00f2 dare disdetta dal contratto di locazione? Se s\u00ec, in quali casi e perch\u00e9?&#8221;<\/p>\n<\/blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">La disdetta del contratto di locazione da parte del locatore \u00e8 una tematica in realt\u00e0 molto delicata, regolata dall\u2019art. 3 della Legge 431\/98. Questa legge permette al proprietario dell\u2019immobile concesso in locazione di provvedere alla disdetta del contratto ma solo in presenza di condizioni e ragioni ben precise.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h4 style=\"text-align: justify;\">QUANDO IL PROPRIETARIO PU\u00d2 DARE DISDETTA AL CONTRATTO DI LOCAZIONE?<\/h4>\n<blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sia ben chiaro! Il locatore non pu\u00f2 recedere dal contratto di locazione prima della scadenza dello stesso!<\/p>\n<\/blockquote>\n<p style=\"text-align: justify;\">Esso infatti, deve garantire al conduttore la disponibilit\u00e0 dell\u2019immobile locato &#8220;ai fini del soddisfacimento delle sue esigenze abitative, lavorative e\/o imprenditoriali&#8221;.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il proprietario di casa pu\u00f2 quindi inviare la disdetta del contratto di locazione, tramite raccomandata, solo ed esclusivamente a termine del contratto, prevista al quarto o ottavo anno nel caso di un contratto 4+4 oppure al terzo o quinto anno in un contratto 3+2.<br \/>\nC&#8217;\u00e8 per\u00f2 un importante distinzione da fare: in base alla scadenza scelta per richiedere la disdetta, cambiano le motivazioni con cui il locatore pu\u00f2 risolvere il contratto di locazione.<br \/>\nOvvero:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li><strong>Al termine naturale del contratto<\/strong>, quindi all\u2019ottavo anno nel caso dei 4+4 o al quinto nel 3+2, il proprietario pu\u00f2 dichiarare la sua volont\u00e0 di non voler rinnovare il contratto <strong>senza dover dare alcuna giustificazione.<\/strong><\/li>\n<li><strong>Alla prima scadenza <\/strong>invece, ovvero al terzo anno (nei 3+2) o al quarto anno (nei 4+4), il locatore se lo desidera pu\u00f2 interrompere il contratto di affitto ma le cose risultano decisamente pi\u00f9 complicate! In questo caso infatti, la normativa prevede che il proprietario pu\u00f2 s\u00ec dare disdetta, <strong>con un anticipo di almeno 6 mesi<\/strong> dalla data prevista per la prima scadenza, ma <strong>solo se presenti specifiche necessit\u00e0 che devono essere giustificate e dimostrate.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h4 style=\"text-align: justify;\">QUALI SONO LE MOTIVAZIONI RICHIESTE?<\/h4>\n<p style=\"text-align: justify;\">Il locatore pu\u00f2 richiedere la disdetta alla prima scadenza del contratto di locazione, solo se le ragioni che lo spingono a farlo ricadono tra le seguenti:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify;\">\n<li>il locatore decide di adibire l\u2019immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale per s\u00e9 o per il coniuge, genitori, i figli o parenti entro il secondo grado;<\/li>\n<li>il proprietario, che sia una persona giuridica o una societ\u00e0 o un ente pubblico o un ente con fini pubblici, sociali, di mutualit\u00e0, assistenziali, culturali o di culto, vuole destinare il proprio immobile all\u2019esercizio delle attivit\u00e0 dirette a queste. In tale caso dovr\u00e0 essere in grado offrire al conduttore un altro immobile idoneo;<\/li>\n<li>se certo che il conduttore ha piena disponibilit\u00e0 di un altro alloggio libero ed idoneo. Alloggio che per\u00f2 deve trovarsi nello stesso comune;<\/li>\n<li>se l\u2019immobile si trova in un edificio gravemente danneggiato che deve essere ricostruito o del quale deve essere assicurata la stabilit\u00e0 e la permanenza dell\u2019inquilino \u00e8 di ostacolo al compimento di indispensabili lavori.<\/li>\n<li>se l\u2019immobile si trova in uno stabile del quale \u00e8 prevista l\u2019integrale ristrutturazione (demolizione o trasformazione per realizzare nuove costruzioni) oppure, se si tratta di immobile all\u2019ultimo piano, e il proprietario vuole eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle \u00e8 indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell\u2019immobile stesso.<\/li>\n<li>se il conduttore non occupa continuativamente l\u2019immobile. Senza giustificato motivo;<\/li>\n<li>quando il proprietario vuole vendere l\u2019immobile a terzi e non ha la propriet\u00e0 di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione; in questo caso all\u2019inquilino \u00e8 comunque riconosciuto il diritto di prelazione.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h4>SANZIONI PREVISTE PER SCORAGGIARE LE AZIONI SCORRETTE<\/h4>\n<p style=\"text-align: justify;\">Attenzione! Se il proprietario volesse disdire il contratto di locazione, come abbiamo visto, deve rispettare i tempi, avere dei validi motivi e soprattutto essere in grado di dimostrarli, altrimenti sono guai!<br \/>\nL\u2019art. 31 della legge 392\/78 individua, infatti, le <strong>sanzioni per il locatore<\/strong> che, dopo aver ottenuto la disponibilit\u00e0 dell\u2019immobile per uno dei motivi previsti, non abbia adibito l\u2019immobile all\u2019uso dichiarato <strong>entro 6 mesi dall\u2019uscita del conduttore.<br \/>\n<\/strong>L&#8217;articolo prevede che, qualora il locatore abbia riacquistato illegittimamente la disponibilit\u00e0 dell\u2019alloggio, <strong>\u00e8 tenuto a corrispondere un risarcimento al conduttore <\/strong>da determinare in misura non inferiore a<strong> trentasei mensilit\u00e0 dell\u2019ultimo canone di locazione percepito<\/strong>.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>I contratti d\u2019affitto sono puntualmente fonte di dubbi. 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