{"id":1373,"date":"2019-10-11T13:27:09","date_gmt":"2019-10-11T11:27:09","guid":{"rendered":"http:\/\/hlimmobiliare.it\/curiosita\/?p=1373"},"modified":"2019-10-11T13:27:09","modified_gmt":"2019-10-11T11:27:09","slug":"nuove-tutele-per-chi-acquista-immobili-in-costruzione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/hlimmobiliare.it\/curiosita\/mercato-immobiliare-novita-pericoli-e-consigli\/nuove-tutele-per-chi-acquista-immobili-in-costruzione\/","title":{"rendered":"NUOVE TUTELE PER CHI ACQUISTA IMMOBILI IN COSTRUZIONE"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Quante volte ormai, vi abbiamo ripetuto che acquistare casa non \u00e8 sempre un\u2019operazione facile, ma un passo da eseguire con le necessarie cautele. Lo \u00e8 ancor di pi\u00f9 quando oggetto della compravendita \u00e8 un immobile in costruzione o ancora da costruire.<br \/>\nIn tal caso, infatti, l\u2019operazione \u00e8 soggetta a una serie di rischi e di conseguenze talvolta imprevedibili che possono concretizzarsi in un futuro fallimento del costruttore o un suo inadempimento contrattuale, e che potrebbero sopraggiungere e ricadere sull&#8217;acquirente che magari ha gi\u00e0 versato diversi acconti per l\u2019acquisto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Per tali ragioni, l \u2019ordinamento ha previsto una serie di tutele a vantaggio degli acquirenti di immobili da costruire\u00a0di cui si occupa il d.lgs. n. 122\/2005.\u00a0 La disciplina \u00e8 stata per\u00f2 rivista proprio in quest\u2019ultimo anno e con il d.lgs. n. 14\/2019, (cos\u00ec detto\u00a0\u201cCodice della crisi d\u2019impresa\u201d) sono state introdotte rilevanti modifiche e novit\u00e0.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h4 style=\"text-align: justify;\"><strong>COME VIENE ATTUATA LA TUTELA<\/strong><\/h4>\n<p style=\"text-align: justify;\">Secondo la norma il costruttore, per tutelare l\u2019acquirente di un suo immobile, \u00e8 obbligato a consegnare all&#8217;acquirente una fideiussione ( ovvero una sorta di\u00a0<strong>garanzia legale stipulata a fronte di un pagamento<\/strong>, una\u00a0<strong>polizza assicurativa<\/strong>\u00a0che va a coprire gli interessi del creditore nel caso di mancato pagamento da parte del soggetto debitore.\u00a0)\u00a0 che garantisca il rimborso, in caso di crisi dell\u2019impresa, di tutte le somme pagate o da pagare prima del trasferimento definitivo della propriet\u00e0, ossia in fase di stipula del Preliminare di vendita. La fideiussione \u00e8 efficace fino a quando, l\u2019assicurazione o la banca che l\u2019hanno rilasciata riceveranno copia autentica dell\u2019atto di trasferimento della propriet\u00e0 dell\u2019immobile contenente l\u2019attestazione circa il rilascio di una polizza assicurativa denominata Decennale Postuma. Si tratta di una polizza della durata di 10 anni, che garantisce il risarcimento dei danni materiali e diretti all&#8217;immobile, derivati dalla rovina totale o parziale o da gravi difetti costruttivi.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h4 style=\"text-align: justify;\"><strong>COSA CAMBIA CON LA NUOVA LEGGE <\/strong><\/h4>\n<p style=\"text-align: justify;\">La nuova normativa ha introdotto un obbligo ben preciso: il contratto <strong>Preliminare, potr\u00e0 essere sottoscritto solo in presenza di un Notaio<\/strong>, al quale \u00e8 imposto di \u00a0verificare ed attestare la correttezza della <strong>fideiussione<\/strong> (che deve essere conforme ad un modello ministeriale). Senza fideiussione il Notaio \u00e8 tenuto a non procedere e non stipuler\u00e0 l\u2019atto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Oltre la fideiussione il Preliminare dovr\u00e0 obbligatoriamente contenere le seguenti informazioni:<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u2013 la descrizione dell\u2019immobile da costruire, con i suoi confini, e delle pertinenze;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u2013 gli estremi di eventuali atti d\u2019obbligo e convenzioni urbanistiche stipulati per l\u2019ottenimento dei titoli abilitativi alla costruzione e l\u2019elencazione dei vincoli previsti;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u2013 le caratteristiche tecniche della costruzione;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u2013 i termini massimi di esecuzione della costruzione;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u2013 l\u2019indicazione del prezzo complessivo da corrispondersi in danaro o il valore di ogni<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">altro eventuale corrispettivo, i termini e le modalit\u00e0 per il suo pagamento, la specificazione dell\u2019importo di eventuali somme a titolo di caparra;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u2013 eventuali ipoteche o trascrizioni pregiudizievoli di qualsiasi tipo sull&#8217;immobile;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u2013 \u00a0gli estremi del permesso di costruire o della sua richiesta se non ancora rilasciato, nonch\u00e9 di ogni altro titolo, denuncia o provvedimento abilitativo alla costruzione;<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u2013 \u00a0l\u2019eventuale indicazione dell\u2019esistenza di imprese appaltatrici, con la specificazione dei relativi dati identificativi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Attenzione! La maggiore tutela si applicher\u00e0 a tutti i contratti (preliminari o definitivi) relativi a fabbricati abitativi per i quali il titolo abilitativo (permesso di costruire\/SCIA\/DIA) sia stato richiesto o presentato al Comune a decorrere <strong>dal 16 marzo 2019<\/strong>.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Quante volte ormai, vi abbiamo ripetuto che acquistare casa non \u00e8 sempre un\u2019operazione facile, ma un passo da eseguire con le necessarie cautele. 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