Come già accennato nel precedente articolo (IL LEASING IMMOBILIARE ABITATIVO: COS’E’ E A CHI E’ RIVOLTO) con l’introduzione del Leasing Immobiliare Abitativo sono stati previsti una serie di benefici fiscali, sia per quanto concerne le imposte dirette che indirette, che andremo ora ad esaminare.
Le detrazioni previste sono state introdotte con lo scopo di incentivare il ricorso a questo particolare strumento operativo, ma la disciplina fiscale avrà una valenza limitata nel tempo, essendo destinata ai contratti di leasing stipulati dal 1 gennaio 2016 sino e non oltre al 31 dicembre 2020.
Quali sono i requisiti richiesti?
– possedere un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro;
– non essere titolare di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa.
Altro fondamentale requisito che differenzia le agevolazioni fiscali da applicare, è l’età del cliente all’atto della stipula del contratto:
Sotto i 35 anni di età è possibile fruire di:
– una detrazione pari al 19% delle spese sostenute relative ai canoni di leasing, nonché ai relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 8.000 euro annui;
– una detrazione pari al 19% del costo di “riscatto” a fronte dell’esercizio dell’opzione finale, per un importo non superiore a 20.000 euro.
Dai 35 anni di età è possibile fruire di:
– una detrazione pari al 19%delle spese sostenute relative ai canoni di leasing, nonché ai relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 4.000 euro annui;
– una detrazione pari al 19% del costo di “riscatto”a fronte dell’esercizio dell’opzione finale, per un importo non superiore a 10.000 euro.
Cosa succede quando il contratto di leasing è stato stipulato prima dei 35 anni ma questa età venga superata prima del 31 dicembre 2020?
Nulla. Le condizioni dell’età e del reddito complessivo devono essere soddisfatte esclusivamente al momento della stipula del contratto di leasing.
Ricordiamo che per accedere alle agevolazioni derivanti dal leasing immobiliare abitativo non si deve essere proprietari di un altro immobile a uso abitativo e che i contratti devono essere stipulati esclusivamente per l’acquisto di immobili, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro massimo un anno dalla consegna. A tal fine si considera “abitazione principale”, secondo le disposizioni del Testo Unico delle Imposte sui redditi, “quella nella quale la persona fisica o i suoi familiari dimorano abitualmente”. Non è quindi richiesto che nell’immobile dimori abitualmente l’utilizzatore in prima persona. È sufficiente che vi dimori un familiare (come il coniuge o i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado).
Per approfondire l’argomento potrete trovare ulteriori informazioni all’articolo IL LEASING IMMOBILIARE ABITATIVO: COS’E’ E A CHI E’ RIVOLTO.
Se invece desiderate saperne di più e state pensando ad un acquisto tramite Leasing Immobiliare, contattateci ed organizzeremo un incontro gratuito e senza alcun impegno con un nostro consulente, affinché possiate chiarire ogni vostro dubbio e valutare se effettivamente questo sia lo strumento operativo adatto a voi.
Fonte: ”Il leasing Immobiliare Abitativo” Vademecum del Ministero dell’Economia e delle Finanze.