Della vita condominiale, la cosa più odiata sono sicuramente le spese: le spese di ordinaria amministrazione, come la luce delle scale, le pulizie delle parti comuni o la manutenzione del giardino condominiale, ma soprattutto le tanto temute spese di straordinaria amministrazione. Un duro ma purtroppo obbligatorio peso per i portafogli dei condomini, che spesso hanno timore di partecipare alle riunioni proprio per allontanare il momento nel quale scopriranno quanto sarà ingente la spesa.
Se nel condominio abitano più di 8 condomini, tra i vari costi ordinari è compreso anche il costo dell’amministratore di condominio, una figura professionale nominata dall’assemblea al fine di rappresentare i condomini in tutte quelle attività che riguardano le parti comuni dell’edificio, ovvero quelle definite dall’art. 1117 del Codice Civile e dal regolamento di condominio.
I compiti dell’amministratore
In linea generale, l’amministratore ha il compito di:
- condurre e amministrare l’edificio, per quanto riguarda le parti comuni;
- vigilare la manutenzione delle strutture;
- pagare i servizi necessari al mantenimento dell’integrità delle parti comuni;
- far osservare le norme stabilite dal regolamento condominiale;
- riscuotere le somme di denaro che i vari condomini devono pagare;
- redigere il consuntivo delle spese, ovvero il documento che giustifica entrate e uscite.
Chi può diventare amministratore?
Il ruolo di amministratore condominiale è molto complesso, in quanto di fatto questa figura ha responsabilità civile e penale nei confronti del condominio e può potenzialmente agire in giudizio sia contro i condomini che contro terzi.
L’amministratore viene eletto dall’assemblea condominiale, che ha la facoltà di nominare sia una persona fisica che una società; inoltre, questo ruolo può essere svolto anche da uno dei condomini.
Compenso, durata e revoca
Come stabilito dalla legge, l’amministratore deve dichiarare già all’atto di nomina quale sarà il suo compenso, in quanto deve essere garantita la massima trasparenza nei confronti dei condomini che lo hanno eletto.
La durata dell’incarico è di 1 anno, rinnovabile automaticamente per un uguale periodo di tempo. La nomina, tuttavia, può essere revocata in qualsiasi momento, previa votazione dell’assemblea condominiale e raggiungimento della maggioranza dei voti.