ECOBONUS 110%: LE MODIFICHE INTRODOTTE E I NUOVI TETTI DI SPESA

Con la conversione del decreto,  l’ecobonus 110% è legge. Vediamo rispetto al disegno di maggio le modifiche apportate in Parlamento sul tema delle seconde case e dei tetti di spesa.

NUOVI BENEFICIARI

Tra le novità introdotte che riguardano l’ecobonus 110%, c’è l’estensione delle detrazioni 110% per tutte le seconde case e le villette a schiera. Secondo la versione del decreto infatti, le persone fisiche hanno diritto alla detrazione del 110% su un massimo di due unità abitative. Significa che chi, ad esempio, ha due case in un condominio in città, può applicare il superbonus anche per i lavori realizzati nella casa di vacanza sul lago e su un’altra casa al mare. Sono invece escluse dalla fruizione del nuovo ecobonus le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali:

A/1 abitazioni di tipo signorile

A/8 abitazioni in ville

A/9 castelli, palazzi di eminenti pregi storici o artistici

NUOVI TETTI DI SPESA

La vera novità introdotta, che modifica in modo importante l’accessibilità all’ecobonus 110%, riguarda i tetti di spesa. Durante l’iter parlamentare sono infatti stati definiti nuovi tetti di spesa rispetto a quelli previsti dalla prima formulazione del decreto rilancio.

Nello specifico:

  • Per quanto riguarda “interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno” i tetti di spesa sono i seguenti:

a) 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;

b) 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

c) 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

  • Per gli “interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013 a pompa di calore (ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici (comma 5) e relativi sistemi di accumulo (comma 6) ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari). La detrazione è riconosciuta inoltre per l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione relative alla qualità dell’aria con riferimento al mancato rispetto dei valori limite di biossido di azoto”

la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 20.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari ovvero a 15.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;

  • Per interventi riguardanti invece “edifici unifamiliari o unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore (ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo ovvero con impianti di microcogenerazione, nonché a collettori solari” la detrazione prevista è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito

Per poter optare per lo sconto in fattura e la cessione del credito sarà necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta. Inoltre, l’operazione dovrà essere comunicata telematicamente all’Agenzia delle Entrate ma attenzione per poter accedere al bonus sarà necessario che gli interventi siano asseverati da un tecnico abilitato.

L’asseverazione tecnica degli interventi può essere rilasciata:

  • al termine dei lavori;
  • per ogni stato di avanzamento dei lavori, fino a un massimo di 2 e per una percentuale minima del 30% del medesimo intervento.

Ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni fasulle si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.