NUOVA “MANOVRINA” IN GAZZETTA UFFICIALE: NOVITA’ NEL MONDO IMMOBILIARE

Con la fine di Giugno, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 la cosiddetta “Manovrina”, ovvero una manovra correttiva che è andata a modificare il decreto legge del 24 aprile 2017 recante “disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”.

Con questo intervento sono state introdotte delle novità importanti che riguardano anche il settore immobiliare, vediamo assieme quali:

CESSIONE ECOBONUS CONDOMINI ALLE BANCHE

Per quanto concerne il famoso “Ecobonus” (leggi l’articolo per capire di cosa di tratta), ossia le agevolazioni fiscali riguardanti eventuali lavori di riqualificazione energetica su un immobile, è stata modificata la disciplina in materia di cessione delle detrazioni spettanti per interventi di incremento dell’efficienza energetica nei condomini. In particolare la possibilità per i soggetti che si trovano nella no tax area (pensionati, dipendenti e autonomi) di cedere la detrazione fiscale loro spettante ai fornitori che hanno effettuato i lavori condominiali per l’incremento dell’efficienza energetica è stata estesa fino al 31 dicembre 2021. Ma la vera novità è che gli incapienti, potranno cedere i loro crediti fiscali anche ad altri soggetti privati, compresi istituti di credito e intermediari finanziari. La cessione sarà consentita purché le condizioni di incapienza sussistano nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese.

SISMABONUS PER L’ACQUISTO DI CASE ANTISISMICHE DEMOLITE E RICOSTRUITE

L’articolo 16 del D.L. 63/13 è stato modificato integrando la disciplina del cosiddetto “Sismabonus”. Nello specifico. Il nuovo comma provvede a disciplinare le relative detrazioni qualora vengano effettuati interventi per la riduzione del rischio sismico su immobili presenti nei comuni inclusi nelle zone a rischio sismico 1 (ai sensi della O.P.C.M. 3519/06). Gli interventi possono riguardare addirittura la demolizione e ricostruzione dell’intero edificio, considerando anche variazione volumetrica rispetto alla realtà preesistente se consentito dalle norme urbanistiche del posto. I lavori devono essere eseguiti da parte di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che provvedano alla successiva alienazione dell’immobile, entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori.

Agli acquirenti di tali unità immobiliari spettano le detrazioni previste in caso di riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, rispettivamente nella misura del 75% e dell’85% del prezzo della singola unità immobiliare e, comunque, fino a 96.000 euro per singola unità immobiliare.

CAMBIAMENTO DESTINAZIONE D’USO IMMOBILE

Con la manovra è stato aggiunto l’articolo 65-bis il quale modifica il comma 1, lettera c. dell’articolo 3 del D.P.R. 380/01 (Testo unico dell’edilizia), che disciplina la definizione degli interventi edilizi relativi agli “interventi di restauro case  e di risanamento conservativo”, al fine di prevedere che tali interventi – rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità, mediante un insieme sistematico di opere – consentano, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, anche il mutamento delle destinazioni d’uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi.

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