SOSPENSIONE DEL MUTUO PER EMERGENZA CORONAVIRUS. ECCO COME FUNZIONA

In questi giorni  con il nuovo decreto Cura Italia, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, si  è parlato della misura che prevede l’attuazione del Fondo Solidarietà Mutui “prima casa”  per far fronte all’emergenza Coronavirus. Ma di cosa si tratta e come funziona?

Il decreto del 2 marzo all’articolo 26, ha i previsto un allargamento del raggio d’azione del Fondo di Solidarietà, in modo da garantire un aiuto a chi, causa di questo imprevedibile e tragico evento, si trova in difficoltà col mutuo della prima casa. Ecco quindi che per permettere ciò i criteri per accede a questo aiuto economico sono stati fortemente allentati.

 

CHI POTRÀ RICHIEDERE LA SOSPENSIONE DEL MUTUO?

I lavoratori dipendenti che hanno subito una riduzione dell’orario di lavoro o la totale sospensione dell’attività lavorativa.

I lavoratori autonomi e liberi professionisti che, attraverso un’autocertificazione, dimostreranno di avere registrato, nel trimestre successivo al 21 febbraio o nel periodo tra il 21 febbraio e la domanda (se minore di un trimestre), un calo del proprio fatturato medio giornaliero superiore al 33% rispetto al fatturato medio giornaliero dell’ultimo trimestre del 2019, a causa dell’emergenza Coronavirus.

Attenzione: per accedere al Fondo, in deroga alle regole ordinarie, non servirà presentare alcuna certificazione Isee.

 

PER QUANTI MESI POTRÀ ESSERE SOSPESO IL MUTUO?

Nel caso dei lavoratori dipendenti la sospensione è prevista per un massimo di 18 mesi:

  • 6 mesi quando la sospensione/riduzione del lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni lavorativi consecutivi;
  • 12 mesi quando la sospensione/riduzione dell’orario di lavoro interessa un periodo che va dai 151 ai 302 giorni di lavoro consecutivi;
  • 18 mesi se la sospensione/riduzione dell’orario di lavoro supera i 303 giorni lavorativi consecutivi.

Per i titolari di partita Iva, invece, lo stop si riduce a 9 mesi.

 

COME FARE DOMANDA?

La domanda dovrà essere presentata direttamente alla propria banca utilizzando il modulo pubblicato in data 30 marzo 2020 e scaricabile qui, allegando la documentazione comprovante il verificarsi delle condizioni lavorative negative: ad esempio una dichiarazione del datore di lavoro che attesti la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro per cause non riconducibili alla sua responsabilità. In questo documento andranno riportati il tempo di sospensione o la percentuale di riduzione dell’orario.

Il nuovo modulo, aggiornato e semplificato rispetto al modello precedente, può essere compilato anche online direttamente sui siti di:

  • Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
  • Consap;
  • Abi

Una volta compilato, il modulo va inviato secondo le modalità indicate da ciascuna banca.

Il cittadino in possesso dei requisiti che vuole ottenere in tempi rapidi la sospensione del mutuo deve contattare la banca che gli ha concesso il finanziamento e presentare la documentazione necessaria. Sarà la filiale a ritirare la documentazione e a consegnarla direttamente a Consap che farà tutte le verifiche del caso e fornirà una risposta positiva o negativa entro 15 giorni. In caso di esito positivo, la sospensione viene attivata nei successivi 30 giorni lavorativi.