Con la bella stagione e le lunghe e calde giornate estive, cresce la voglia, per chi ne ha la possibilità, di sfruttare appieno gli spazi esterni attrezzandoli con tende da sole, pergolati, gazebi o verande.
Oggi sappiamo che molte di queste tipologie di manufatti leggeri rientrano negli interventi di edilizia libera e non necessitano per questo di alcun titolo abilitativo. La norma però, definita all’art. 6 del D.P.R. n. 380/2001, si limita solo a fornire delle indicazioni di massima, per questo, per fornire una risposta più chiara con il Decreto del 2 marzo 2018 è stato approvato il Glossario dell’Edilizia Libera contenente l’elenco, non esaustivo, delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera.
Nel glossario, alla sezione “Aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza”, vengono elencati tutta una serie di opere che non richiedono alcun permesso di costruire, tra queste ricadono l’installazione, la riparazione o la sostituzione di: gazebi di limitate dimensioni, pergolati, ricoveri per animali o ripostigli per attrezzi, tende, pergole, elementi ornamentali ed infine opere per arredo da giardino come fontane, muretti, sculture etc.
Edilizia libera: che confusione!
Come notate non vi è fatto alcun cenno all’installazione delle verande, quantomeno esplicitamente, e questo ha dato adito a molte incomprensioni e confusione tra chi sostiene che questo tipo di costruzione può essere paragonata a tutti gli effetti ad una tettoia o a una pergola e la sua installazione può quindi rientrare nel regime di edilizia libera.
Ma è davvero così? Per chiarire la questione è bene partire dando risposta ad una domanda ben specifica: che cosa si intende per veranda?
Veranda: diamo una definizione!
A livello nazionale è stato pubblicato il Regolamento Edilizio tipo che ha fornito la definizione univoca di molte strutture per la vivibilità dell’esterno. A tal proposito, la veranda è definita dal presente regolamento come: locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.
Già da queste parole si può ben intuire che la veranda non può essere intesa come un’opera di limitata consistenza e di limitato impatto sul territorio in quanto è una struttura che determina, dal punto di vista edilizio, un aumento della volumetria dell’edificio e una modifica della sua sagoma. È una struttura fissa, anche se in larga parte costituita da superfici vetrate apribili, fatta per durare nel tempo. Ecco quindi che l’installazione di una veranda non può che richiedere il permesso di costruire.
Veranda e permesso di costruire: cosa dice la Cassazione.
Nonostante la definizione sia ben chiara c’è ancora parecchia confusione, soprattutto a seguito di alcune sentenze che discordano tra di loro rendendo vane le poche certezze sull’argomento.
C’è chi afferma che se la veranda viene costruita e poggiata, ma non ancorata al pavimento, non richiede alcun titolo abilitativo perché deve essere considerata un arredo esterno facilmente amovibile. Una sentenza del Tar di Salerno del 2019 afferma invece che se la veranda è in realtà una costruzione aperta su tutti i lati, o almeno 3, non crea volumetria né incide sui prospetti, sarà quindi sufficiente una SCIA, ossia una Segnalazione Certificata di Inizio Attività presso il Comune.
Una delle ultime sentenze del 2019 sull’argomento invece afferma e conferma ciò che si evince dalla definizione data dal Regolamento Edilizio tipo, ossia che per l’installazione di una veranda è assolutamente necessario il permesso di costruire. Secondo la Corte infatti una veranda è da considerarsi, da come è stata costruita, un nuovo locale autonomamente utilizzabile, ma soprattutto difetta del carattere di precarietà trattandosi di un’opera destinata a durare nel tempo, ampliando così il godimento dell’immobile.
Attenzione quindi ai vostri progetti. Meglio investire un po’ più tempo e denaro informandosi bene presso gli Uffici Tecnici di pertinenza e richiedendo un permesso in più, piuttosto che ritrovarsi poi a pagare multe salatissime. Le sanzioni infatti possono arrivare al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile fino all’obbligo, nei casi più rilevanti di impatto urbanistico, di totale demolizione.