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L'Agente Immobiliare è una figura professionale specializzata nella conclusione di affari aventi per oggetto lo scambio di beni immobili o aziende. Come per tutti i mediatori, l'esercizio di questa attività è subordinato all'iscrizione al R.E.A. presso la Camera di Commercio ed è regolamentato dalla legge n. 39 del 1989 e successive integrazioni e modifiche. 
Per essere Agente Immobiliare è necessario: non aver commesso alcun reato penale grave, cittadinanza italiana o permesso di soggiorno in corso di validità e superare un esame, presso la Camera di Commercio ove si ha la residenza, accessibile esibendo copia del diploma di scuola secondaria superiore, o copia del diploma di laurea, e l'attestato di frequenza al corso per Agente Immobiliare.
 
Che succede se mi appoggio ad un Agente Immobiliare “abusivo” ossia non iscritto al R.E.A.?
A partire dal 15 febbraio 2018 chi svolge abusivamente la professione di Agente Immobiliare rischia penali fino a 50.000 euro e il sequestro degli immobili dove svolge l’attività abusiva. Lo scopo della normativa è di contenere e contrastare l’abusivismo nel settore immobiliare rivolgendosi a quegli operatori che svolgono la professione di Agente Immobiliare senza essere regolarmente iscritti al R.E.A. Il regime penale scatterà alla seconda infrazione.
 

Il Preliminare è un contratto attraverso il quale le parti, il Venditore e l’Acquirente, si impegnano, con efficacia vincolante tra di loro, ad alienare e ad acquistare l’immobile di interesse. Con la sottoscrizione del Preliminare i soggetti si obbligano giuridicamente alla stipulazione del rogito notarile.

Non vi è alcuna differenza, in quanto il termine “compromesso” viene utilizzato come sinonimo di preliminare.

Sì. Il contratto preliminare deve essere registrato entro 20 giorni dalla sua sottoscrizione (art. 13 D.P.R. 131/86 e art. 10 della Tariffa, Parte I, D.P.R. 131/86). la registrazione è a tutti gli effetti un adempimento fiscale. La sua noncuranza corrisponde a un'evasione fiscale, pertanto espone a delle sanzioni.

Salvo eventuali accordi tra le parti, le spese sono a carico della parte acquirente.

La Caparra consiste nell’anticipo di una somma di denaro versato a titolo di reciproca garanzia contro l’inadempimento di un contratto, oppure come corrispettivo nel caso di recesso dallo stesso. La sua funzione è quella di prevedere una sorta di risarcimento immediato nel caso di inadempienza contrattuale e, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta.  Con il versamento della caparra, la Parte che l’ha versata si impegna a non recedere dal contratto pena la perdita della stessa. La Parte che l’ha ricevuta si impegna a non recedere pena la restituzione del ricevuto più il pagamento di un ulteriore uguale importo al versante.

Per Acconto si intende il pagamento anticipato di una parte del prezzo dovuto per l’acquisto di un bene, volto a dare una piccola garanzia al venditore circa l'effettiva volontà dell'Acquirente di concludere la compravendita. Tale garanzia, però, esaurisce i suoi effetti qui. Se, infatti, il contratto di compravendita dovesse andare a buon fine, l'Acconto non assume alcuna rilevanza risarcitoria e le parti non saranno in alcun modo vincolate economicamente l'una nei confronti dell'altra. L'Acconto andrà quindi restituito, salvo poi chiedere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa del mancato adempimento. Anche la Caparra rappresenta un anticipo del pagamento del prezzo dovuto per l’acquisto, ma, a differenza dell’Acconto è posta a garanzia sia degli interessi del Venditore che di quelli dell'Acquirente.

Il certificato di abitabilità è un documento riguardante un bene immobile da destinare ad uso di abitazione, che viene rilasciato dal Comune dove si trova l’immobile stesso. Lo scopo del documento è quello di dichiarare appunto che l’immobile è a tutti glie effetti abitabile secondo alcuni parametri prestabiliti che riguardano igiene, salubrità, sicurezza degli edifici e degli impianti negli stessi installati.

È un documento essenziale da avere prima di cominciare a pubblicizzare la vendita della propria casa. Questo attestato, che ha una durata massima di 10 anni, fornisce informazioni sulle prestazioni energetiche della proprietà, e riporta la classe energetica dell’immobile in una scala che va da A4 a G. Per ottenere questo documento, se non se ne è in possesso oppure se è scaduto, ci si dovrà rivolgere ad un termotecnico abilitato che si occuperà, a seguito di un sopralluogo e verifica della casa, di redigerlo e registrarlo nei registri del Catasto Energetico Regionale.
 

Sì e non solo. Dal 1 Gennaio 2012 l’APE deve essere redatto ancora prima della promozione dell’immobile e negli annunci di vendita e/o affitto, trasmessi tramite qualsiasi mezzo d’informazione, deve essere indicata chiaramente la prestazione energetica globale e la classe energetica corrispondente. Le sanzioni per la mancata presenza della classe energetica nell’annuncio possono arrivare fino a 3.000 euro. 
L’obbligo riguarda sia le Agenzie Immobiliari sia i Privati che autonomamente decidono di promuovere la vendita e/o la locazione di un immobile.
La legge, molto chiaramente, impone che l’APE debba essere messo a disposizione, in ogni momento, al potenziale acquirente   fin dall’inizio della trattativa, pena l’inefficacia del contratto finale. L’acquirente, infatti, al fine di effettuare un acquisto consapevole e sicuro, deve essere in grado di poter conoscere ogni aspetto dell’immobile e anche valutare la convenienza economica dell’acquisto, o della locazione, in relazione ai consumi energetici.
 

Per Relazione Tecnica di Conformità viene inteso un documento in grado di raccogliere tutte quelle informazioni tecniche, urbanistiche e catastali capaci di “raccontare la storia” di un immobile: in che modo è stata costruito, con quali permessi, quali trasformazioni ha subito nel corso degli anni, indicare se sull’immobile gravano vincoli di vario genere o vizi che comportano un intervento di sanatoria e/o di aggiornamento catastale o ne compromettano addirittura la vendita.
Per redigere questa relazione è necessario effettuare delle indagini accurate presso gli uffici preposti, per questo deve essere incaricato un professionista come un geometra, un architetto o un ingegnere. 
Tutto ciò consente al venditore di certificare la vendibilità dell’immobile e al futuro acquirente di evitare di incappare in situazioni spiacevoli che possano far saltare l’affare.
 
 

  • Visure catastali: è il documento nel quale sono riportati i dati identificativi dell’immobile (fabbricato o terreno) e i dati dei soggetti titolari dei diritti reali legati a quel bene.
  • Planimetria catastale: è il disegno tecnico (generalmente in scala 1:200 o 1:100) di un immobile e delle sue pertinenze. È depositata presso il Catasto e lo stato di fatto dell’immobile dovrà corrisponde al disegno.
  • Provenienza: è l’atto che attesta la titolarità giuridica sull’immobile. Il documento può essere un atto notarile (ad esempio una compravendita, una donazione, ecc), una successione o una sentenza giudiziale (ad esempio un atto di assegnazione del Tribunale).
  • APE ossia l’Attestato di Prestazione Energetica in corso di validità.
  • Progetti originali: ossia i progetti depositati presso il Comune, quei disegni che l’ente competente in materia edilizia (solitamente il Comune stesso) ha autorizzato prima dell’inizio dei lavori di costruzione. Confrontandoli con lo stato di fatto si capisce se l’immobile è regolare dal punto di vista urbanistico.
  • Eventuali concessioni edilizie, licenze, die, condoni.
  • Certificato di abitabilità/agibilità del fabbricato
  • Certificato di conformità dell’impianto elettrico e dell’impianto idraulico.
  • Nel caso si tratti di appartamento i documenti legati al condominio come: il nome dell’amministratore, le spese condominiali, le delibere assembleari per lavori straordinari e il regolamento condominiale. 

 

La provvigione non è altro che il compenso spettante al mediatore immobiliare per l’attività prestata nel caso di conclusione dell’affare. Il diritto alla provvigione matura, e deve essere pagata, con la sottoscrizione del preliminare, momento in cui l'affare può ritenersi a tutti gli effetti definito, grazie al valore vincolante dato dal contratto.