ACCETTAZIONE E TRASCRIZIONE D’EREDITÀ. UN OBBLIGO CHE POCHI CONOSCONO

Sia che tu abbia deciso di vendere l’immobile in autonomia o con l’aiuto di un’agenzia immobiliare, per non avere problemi o prolungamenti dei tempi, è bene procedere in anticipo con i controlli necessari per evitare brutte sorprese nella fase conclusiva del rapporto di compravendita.

A tal proposito un tema che spesso coglie impreparati chi deve vendere casa è proprio quello dell’Accettazione dell’Eredità.
In pochi sanno di cosa si tratta e soprattutto del perché deve essere fatta.
Il punto è che chiunque desideri vendere un immobile di cui sia entrato in possesso per successione, se non ha mai accettato espressamente l’eredità, deve trascrivere nei registri immobiliari di competenza del comune l’Accettazione, questo per garantire al suo acquirente che il suo acquisto non possa mai essere messo in discussione.

Ma vediamo meglio che cosa significa.

 

CHE COS’È L’ACCETTAZIONE DI EREDITÀ

L’accettazione dell’eredità è un atto stipulato da un pubblico ufficiale, generalmente un notaio, con il quale si formalizza il passaggio di proprietà dei beni oggetti di eredità e in cui l’erede dichiara di voler succedere al parente defunto.

I due principali modi con i quali si può ottenere l’accettazione dell’eredità sono:

  • Tacito: quando il soggetto destinatario dell’eredità compie un atto che fa presupporre, senza incertezze, la sua volontà di accettare l’eredità senza fare alcuna dichiarazione.
  • Espresso: quando invece l’erede con un atto formale dichiara espressamente la volontà di accettare una determinata eredità.

Una volta accettata l’eredità, dal 1° luglio 2010, il notaio è tenuto a trascriverne l’accettazione, salvo il caso in cui l’acquisto ereditario non risulti già trascritto in forza di un’accettazione espressa o tacita. L’obbligo nasce perché, quando si stipula un atto di compravendita che abbia per oggetto immobili (terreni o fabbricati) che provengano da una successione, l’erede che decide di vendere il bene immobile, deve garantire all’acquirente la certezza dell’acquisto e l’esatta trascrizione di tutti i trasferimenti precedenti. È, infatti, possibile che chi vende sia erede solo apparentemente e quindi, chi acquista potrebbe subire l’azione di petizione di eredità da parte dell’erede vero ed essere tenuto così, a restituirgli il bene.
Tale rischio, però, non si realizza se viene eseguita la trascrizione dell’accettazione di eredità a favore dell’erede apparente.

 

L’ACCETTAZIONE TACITA IN CASO DI VENDITA

L’accettazione tacita di eredità, come anticipato, viene impiegata quando l’erede compie delle azioni che fanno intuire senza alcun dubbio, la sua volontà di accettare l’eredità. Si tratta di tutte quelle azioni che non avrebbe potuto compiere se non avesse assunto la qualità di erede e che possono essere identificate ad esempio nella scelta di continuare a vivere nell’immobile oggetto di successione e pagare le bollette e le spese di manutenzione dello stesso, o quando il presunto erede svolge azioni burocratiche e richieste ufficiali per conto della persona deceduta.

Uno dei casi in cui la legge considera ovvia la volontà di accettare l’eredità da parte del soggetto destinatario è la vendita dell’ immobile ereditato. Questa azione viene assimilata come una manifestazione  chiara e convincente di accettazione dell’eredità. Il giorno dell’atto previsto per la compravendita sarà sufficiente quindi che il notaio prepari una dichiarazione e provveda alla trascrizione dell’accettazione di eredità, in questo caso appunto tacita!

In pratica, con lo stesso atto di vendita il notaio compie due trascrizioni: la prima è quella a favore del venditore per l’acquisto in successione, e l’altra, immediatamente successiva, è a favore dell’acquirente che acquista con la compravendita. Il costo dell’operazione, complessivo di tasse ed oneri professionali, è relativamente modesto e può andare dai 400,00 ai 600,00 Euro.

 

A CHI SPETTA PAGARE LA TRASCRIZIONE?

Il problema della mancanza della continuità delle trascrizioni è certamente un problema del venditore, ed è ovvio che debba pagare lui, non l’acquirente.
Sia chiaro che, se il venditore dovesse rifiutare di regolarizzare la proprietà del suo bene accollandosi i costi, l’acquirente avrebbe ogni diritto di invocare l’inadempimento del venditore e di chiedere la restituzione del doppio della caparra.

Il tema, come vedete, può risultare complesso e articolato, per questo il nostro consiglio è, in caso di necessità di vendita, di contattare ed affidarsi a persone specializzate per permettervi di affrontare la compravendita con serenità evitando possibili intoppi dovuti a cavilli burocratici che, se non conosciuti, potrebbero rallentare la vendita se non addirittura bloccarla.

 

HL Immobiliare è a disposizione per darvi consulenze gratuite e aiutarvi ad affrontare ogni passaggio della vendita della vostra casa. Che aspetti? Contattaci!